Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e
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Commissione per il paesaggio
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Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
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4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
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2. La commissione è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
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3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
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2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il
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2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, effettua
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1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice le regioni promuovono l'istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti
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commissione, nonché l'indicazione dei conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore.
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direttiva CEE per la Commissione indicata al comma 1. La relazione è trasmessa al Parlamento.
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1. Con atto regionale è istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole
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3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di
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beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi
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1. La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria
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1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica
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5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta
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4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle attività della commissione per
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3. Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della proposta della commissione, i comuni, le città metropolitane
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1. Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata ai sensi dell'articolo
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competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993
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di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta della commissione
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1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla
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1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'articolo
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6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il